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06/10/2016 -
Si sta discutendo in questi giorni di quali siano le disposizione per il settore agricolo che verranno inserite nella legge di Stabilità per il 2017. È chiaro che sono ancora ipotesi che dovranno essere ufficializzate dall’approvazione, ma sembra una certezza il taglio dell’Irpef sulle rendite catastali delle imprese agricole. Questa misura sembrerebbe voler proseguire il percorso iniziato con la Legge di Stabilità dello scorso anno che ha tagliato l’IRAP e l’IMU sui terreni agricoli.
Questo taglio unito a quello dell’Irap e Imu dovrebbe portare ad un risparmio di circa 1,3 miliardi di euro in due anni. Questa ulteriore sforbiciata dovrebbe dare vigore ad un settore che ormai fa fatica a star in piedi ed è in continua sofferenza.
Il Governo ha annunciato anche una presa di posizione più netta contro le frodi sull’etichettatura obbligatoria dell’olio e anche di tutti quei prodotti della filiera agroalimentare per i quali attualmente non c’è l’obbligo di etichettatura. Una decisione in tal senso, porrebbe un freno alle frodi più comuni come per esempio la vendita di olio straniero spacciato come Made in Italy o il confezionamento di olio di semi venduto come extravergine.
“La speranza è che quanto affermato dal Governo diventi realtà e che non sia solo una dichiarazione aleatoria non confermata in sede legislativa-
15/01/2017 -
Messi in campo 7 miliardi di euro per il prossimo triennio per il sostegno ai pensionati e pensionandi: si va dall’estensione della quattordicesima in favore dei pensionati meno abbienti, con l’innalzamento dei limiti di reddito per poterla ottenere, all’elevazione della no tax area per tutti pensionati. Quest’ultima misura prevede l’estensione ai soggetti di età inferiore a 75 anni, delle detrazioni già previste per gli altri soggetti. Questi i contenuti del “pacchetto Previdenza”, confermati in fase di approvazione definitiva della legge di Bilancio.
Altre e interessanti novità riguardano tutti coloro che desiderano andare al più presto in pensione: è stata introdotta in particolare un’agevolazione previdenziale per i lavoratori precoci a cui è stata data la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo “ridotto” di 41 anni, ma solo per coloro con almeno 12 mesi di lavoro prima del 19° anno di età. Altra disposizione di cui si è discusso tanto è quella che riguarda l'anticipo pensionistico (Ape) che sarà concesso a coloro che hanno intenzione di andare prima in pensione rispetto all’età legale di pensionamento. Va precisato però che si tratta di un progetto sperimentale che dovrebbe partire dal 2017 per due anni. I lavoratori interessati dalla sperimentazione sono i dipendenti sia privati che pubblici, autonomi e parasubordinati che abbiano 63 anni di età e 20 anni di contributi a partire dal 1° gennaio 2017. A questa disposizione di natura volontaria, ne è stata aggiunta un’altra, la cosiddetta APE sociale, consistente invece, in un’indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni di difficoltà, però a condizione che abbiano comunque compiuto i 63 anni.
Altro strumento normativo ritenuto molto utile approvato è quello del cumulo gratuito dei contributi previdenziali per le pensioni anticipate da parte di coloro che hanno maturato dei contributi presso gestioni diverse. Una misura che consentirà di unire tutti i periodi di contribuzione non coincidenti accreditati presso l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata Inps, i fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, ad eccezione dei titolari di contribuzione presso forme di previdenza private ancorché obbligatorie come l'Inpgi, l'Enasarco o le casse libero professionali dove sono iscritti i professionisti che esercitano professioni regolamentate dall'iscrizione in appositi Albi.
Non certo di minore rilevanza, è l'abolizione della penalizzazione per le pensioni anticipate. Con questa misura, a partire dal 1° gennaio del 2018 viene abolito il meccanismo delle penalizzazioni introdotte con la Riforma Fornero per chi accede al pensionamento prima del compimento dei 62 anni di età. Infine, è stato dato il via definitivo all’ottava salvaguardia, che coinvolgerà così ulteriori 3.000 lavoratori, rispetto ai 27.000 originariamente previsti.
“Siamo consapevoli che la recente riforma pensionistica ha notevolmente complicato la situazione di coloro che hanno visto allontanarsi, sempre di più, l’ottenimento di un diritto che reputavano indiscutibilmente acquisito. Per tale ragione-
IUC
TASI
Di cosa si tratta?
La TASI è stata istituita con il comma 639 della legge di stabilità per il 2014; TASI sta per Tariffa sui Servizi Indivisibili.
Il denominatore di queste tre distinte componenti della IUC sono gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e, in taluni casi, terreni agricoli) che insistono sul territorio comunale.
Perché si paga?
La TASI si paga per sostenere le spese dei comuni per i servizi cosiddetti “indivisibili”, quei servizi, cioè, che per il fatto di essere usufruiti da tutti i residenti del comune, non possono essere fatti pagare direttamente al fruitore.
Sono esempi di servizi indivisibili l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la sicurezza, l’anagrafe, ecc.
Insieme con le aliquote della TASI il comune dovrà approvare l’elenco dei servizi che verranno pagati con l’introito del nuovo tributo e le somme destinate a ciascuno di essi.
Chi la paga?
La TASI devono pagarla sia il proprietario che il detentore dell’immobile, secondo aliquote e quote stabilite da ogni singolo comune.
Ad esempio, oltre che dai proprietari degli immobili, la TASI verrà pagata anche dagli inquilini che abitano in affitto o che hanno a disposizione alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Quanto si paga?
Ogni comune stabilisce le aliquote della TASI avendo riguardo ai costi per i servizi indivisibili che prevede di sostenere nell’anno.
Il comune definisce, per ogni tipologia di immobile, l’aliquota e, per gli immobili che non sono abitati direttamente dal proprietario, stabilisce la quota di imposta che deve essere pagata dai proprietari e quella che deve essere pagata dai conduttori.
Le aliquote hanno una soglia massima che però, deve essere considerata unitamente a quella dell’IMU.
In buona sostanza, per il 2014, TASI e IMU insieme non possono superare l’aliquota massima dell’11,4 per mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, salvo quelle considerate di alto pregio (categoria A1, A8 e A9) che potrebbero essere assoggettate all’aliquota massima del 6 per mille comprensiva di IMU e TASI.
Come si fanno i calcoli?
Calcolare la TASI è come calcolare l’IMU, solo che bisogna fare attenzione perché, diversamente dall’IMU, le aliquote sono espresse in “per mille”.
Esempio:
Due coniugi possiedono al 50% un appartamento con rendita catastale pari a euro 400.
L’aliquota stabilita dal comune è il 2,5 per mille.
I calcoli sono i seguenti:
400 x 1,05 x 160 x 2,5 / 1000 = 168
Ogni coniuge pagherà 168 / 2 = 84 euro
Sono previste detrazioni?
Il comune può definire riduzioni o agevolazioni per particolari situazioni soggettive.
Per questo è molto importante conoscere la delibera del comune che, insieme con le aliquote può stabilire anche delle riduzioni di imposta a favore di alcune tipologie di nuclei familiari. È molto probabile, perché la legge ne fa menzione, che i comuni adottino l’ISEE per riconoscere agevolazioni ai nuclei che si trovano in condizioni di disagio economico.
Quando si paga?
Anche questo lo decide ogni singolo comune, tenendo conto però, che:
• devono essere previste almeno due rate semestrali (ma l’imposta potrebbe essere divisa anche in più rate)
• il cittadino può sempre decidere di pagare tutta l’imposta con un unico versamento entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Come si paga?
Con bollettino di conto corrente postale o con modello F24 (come per l’IMU).
Ci sono obblighi di dichiarazione?
Ogni comune potrebbe prevedere modalità (e moduli) diversi di dichiarazione, sia per la TASI che per la TARI e per l’IMU; la regola generale è che queste dichiarazioni andranno presentate
tutte le volte che si modificano i criteri per calcolare le imposte di riferimento (ad esempio, quando l’inquilino cessa di abitare un immobile).
I termini di presentazione sono attualmente fissati dal Dl 85/2013 al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi che hanno generato l’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Soprattutto per la TARI, però, occorre avere particolare attenzione al regolamento comunale che potrebbe imporre obblighi di dichiarazione anche molto ravvicinati rispetto al verificarsi degli eventi che modificano la determinazione della tariffa.
ECCESSO DI POTERE NELL’UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI BAGHERIA
QUESTA E’ LA STORIA DEL SIGR. SCARDINA GIUSEPPE: Dopo 55 anni ritorna dal Venezuela per accudire la madre disabile al 100% e bisognevole di cure costanti.
Scardina, avendo ricevuto il permesso di soggiorno che ne autorizza la presenza regolare sul territorio, si reca presso l’ufficio anagrafe per richiedere la residenza in via Angiò n.142, presso l’abitazione della Madre.
La signora Rosa Pellitteri, responsabile dell’Anagrafe comunale, in base al decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito in legge nel maggio scorso alla quale lei si attiene rigorosamente, Scardina non può risiedere presso la madre perché questa non ha titolo di proprietà sulla casa “che occupa abusivamente sin dagli anni Settanta”.
Il Potere ti avvelena la vita con l’uso improprio che ne fa e trova la sua massima espressione nell’arroganza dei governanti. Il Potere, inevitabilmente, dà dei privilegi, poiché consente di fare ciò che altri non possono fare, proprio perché non ce l’hanno.
L’importante è non pestare i piedi al capo e rendersi complici silenziosi o difensori delle malefatte. Può calpestare impunemente la dignità dell’altro con la consapevolezza che tale atteggiamento non solo rimarrà impunito ma addirittura taciuto, come pensate che potrebbe succedere al sig. Scardina Giuseppe.
Vi posso assicurare che Francesco Castronovo Responsabile della Co.Di.Cons. Sicilia, questa storia non la fa finire qui,oggi nell’indifferenza totale del potere.
Francesco Castronovo Responsabile della Co.Di.Cons. il cui Scardina si è rivolto per la tutela dei propri diritti, precisa che l’articolo 5 reca norme volte a contrastare l’occupazione abusiva di immobili. In particolare il comma 1 prevede, tra l’altro che chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. In pratica chi occupa abusivamente un appartamento non potrà ottenere gli allacciamenti di acqua e gas e non potrà vedersi riconosciuta dal comune la residenza in quell’alloggio. Una norma di dubbia costituzionalità poiché non si possono mettere in relazione eventuali reati, da perseguire secondo le norme del codice di procedura penale o civile, con diritti come quello della residenza e all’allacciamento di servizi fondamentali, come acqua, luce e gas. Le norme per perseguire i reati ci sono e vanno attuate secondo quanto previsto dalle leggi e secondo le procedure stabilite.
In secondo luogo, la norma così come scritta si presta a interpretazioni ambigue ed estensive, che possono essere foriere di ulteriore contenzioso, laddove si fa riferimento a chi occupa abusivamente un immobile <<senza titolo>>, in quanto anche coloro che sono sotto sfratto vengono a trovarsi nella fattispecie di occupanti <<senza titolo>> valido o, meglio, con <<titolo scaduto>>. In linea teorica anche tutti gli immobili privi del certificato di abitabilità sono occupanti <<abusivamente>> e <<senza titolo>>.
Insomma, più che a essere finalizzato, come dovrebbe, a contrastare efficacemente la compravendita clandestina o le occupazioni nelle case popolari gestiti dalla criminalità, il comma 1 dell’articolo 5 interviene in maniera del tutto generica e soprattutto senza tenere in alcun modo conto la fase di emergenza abitativa sempre più esplosiva, e che dovrebbe essere quindi gestita con estrema cautela e con la massima attenzione verso le categorie coinvolte più deboli ed esposte.
La previsione normativa rischia di colpire migliaia di famiglie di sfrattati che sono costrette a occupare un immobile pubblico abbandonato solo perché hanno perso il lavoro e la casa e non ricevono risposte dai comuni, a loro volta privi di risorse adeguate.
Ma forse la cosa più grave, per le sue implicazioni dirette, risiede nella negazione della residenza, come nel caso del Sig. Scardina, che tocca uno dei diritti fondamentali dei cittadini. La residenza, infatti, non può essere negata a nessuno perché da questa discendono molti diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione: senza residenza non si può votare (articolo 48 della Costituzione), non ci si può curare (articolo 32 della Costituzione), non si ha diritto al gratuito patrocinio e quindi alla difesa. Tutto questo riguarda ovviamente anche i minori, la cui residenza dipende da quella dei genitori, e che avrebbero difficoltà anche a iscriversi a scuola. (Come e successo al Sig. Scardina, costretto a far partire sua figlia minore in Venezuela).
L’ottenimento della residenza è un completo diritto soggettivo del cittadino che trova tutela e fondamento nei principi generali dell’ordinamento e nella Carta costituzionale. Il concetto giuridico di residenza è contenuto nell’articolo 43 del codice civile, il quale dispone che <<il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale>>. Poiché il Sig Scardina ha la dimora abituale presso sua Madre in via Angiò 142, la Signora Pellitteri Rosa, è tenuta a scrivere il sig. Scardina nell’elenco anagrafico del Comune è rilasciare la residenza come aveva richiesto.
Gentilissima Signora Pellitteri, rilasciando la residenza al Sig. Scardina, sancisce così una sorta di diritto di affermazione dell’esistenza, cioè di registrazione quale cittadino residente ai fini di tutte le rilevazioni statistiche, della distribuzione delle risorse e delle imputazione delle imposte. La residenza è precondizione dell’esercizio dei diritti politici, con particolare riferimento all’iscrizione nelle liste elettorali e alla possibilità di esercitare l’elettorato passivo. Senza la residenza non è possibile, poi, godere a pieno del diritto alla salute, in quanto è condizione per l’accertamento dell’obbligo scolastico. E, infine, la <<residenza legale>> in Italia è requisito necessario per ottenere la cittadinanza italiana.
Proprio per quanto esposto, la Signora Pellitteri Rosa, dovrà chiedere scusa al Sig. Scardina Giuseppe, e rilasciare la residenza. Anche perche il comma 1 dell’articolo 5 del decreto – legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, è abrogato della Camera dei Deputati. Presentata il 3 luglio 2014.
Poiché mi sento di essere un buon padre di famiglia, le consiglio di chiamare al Sig. Scardina al numero di telefono 3450792633, per scriverlo nell’elenco Anagrafico e il rilascio della residenza.
Co.Di.Cons.
Responsabile
Francesco Castronovo